Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone che vivono in condizioni di svantaggio sociale.
      2. Al fine di cui al comma 1, sono promossi interventi atti a favorire l'inserimento lavorativo in ambito privato e pubblico dei soggetti in condizioni di svantaggio sociale, ai sensi dell'articolo 2.